Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: guida completa

L'imposta di bollo è un tributo che si applica alle fatture elettroniche quando l'operazione è esente, non imponibile o non soggetta a IVA e l'importo supera 77,47 euro. In questa guida spieghiamo quando è dovuta, come applicarla e come versarla.

Quando è dovuta l'imposta di bollo

L'imposta di bollo da 2 euro è obbligatoria sulle fatture elettroniche che soddisfano entrambe le condizioni:

  1. L'operazione è esente da IVA (art. 10), non imponibile (art. 8, 8-bis, 9), esclusa (art. 15) o non soggetta (come nel caso dei forfettari)
  2. L'importo della fattura è superiore a 77,47 euro

Chi deve pagare il bollo

L'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo ricade sul cedente/prestatore, cioè su chi emette la fattura. Tuttavia, è prassi comune addebitare il bollo al cliente come “spesa anticipata in nome e per conto” (art. 15 DPR 633/72), escludendolo dalla base imponibile IVA.

Attenzione: se addebiti il bollo al cliente, non devi applicare l'IVA sull'importo di 2 euro, perché si tratta di un'imposta e non di un corrispettivo.

Come si applica il bollo virtuale nell'XML

Nella fattura elettronica, il bollo si indica come bollo virtuale nel blocco <DatiBollo> dell'XML FatturaPA:

Non devi acquistare marche da bollo fisiche. Il bollo virtuale viene dichiarato nell'XML e poi versato trimestralmente all'Agenzia delle Entrate.

Come versare l'imposta di bollo

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene trimestralmente tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate:

Eccezione per importi ridotti

Se l'importo del bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al termine del secondo trimestre. Se la somma del primo e secondo trimestre è ancora inferiore a 5.000 euro, si può versare tutto entro il 30 novembre (scadenza del terzo trimestre).

Casi pratici

Forfettari

I contribuenti in regime forfettario emettono fatture con natura IVA N2.1 (operazione non soggetta). Il bollo da 2 euro è dovuto per ogni fattura con importo superiore a 77,47 euro. È il caso più comune di applicazione del bollo.

Operazioni esenti art. 10

Prestazioni sanitarie, operazioni finanziarie e assicurative, e altre operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72 richiedono il bollo se l'importo supera la soglia.

Esportazioni e operazioni non imponibili

Le cessioni all'esportazione (art. 8) e i servizi internazionali (art. 9) sono non imponibili. Il bollo è dovuto se l'importo supera 77,47 euro.

Sanzioni per mancata applicazione del bollo

La sanzione per la mancata applicazione dell'imposta di bollo va da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25 DPR 642/72). Per un bollo da 2 euro, la sanzione può andare da 2 a 10 euro per fattura. Se il versamento trimestrale viene effettuato in ritardo, si applica una sanzione del 30% dell'importo non versato, riducibile con il ravvedimento operoso.

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